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2 Settembre 2010

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Corpo Forestale dello Stato

 

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali — Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato - di seguito denominato "C.F.S." con sede in Roma, Via G. Carducci 5 - 00187 Roma - C.F./P.I. 80202870582, rappresentato dal Capo del Corpo forestale dello Stato, Ing. Cesare PATRONE, domiciliato per la carica come sopra

E

L’Associazione LEGAMBIENTE — ONLUS - in seguito denominata "LEGAMBIENTE" con sede in via Salaria 403 — 00199 Roma -, P.I. 02143941009, rappresentata dal Presidente Roberto DELLA SETA, domiciliato per la carica come sopra

 

PREMESSO

  • che la Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato" attribuisce al Corpo Forestale dello Stato competenze in materia di difesa del patrimonio agroforestale italiano, di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’ecosistema;
  • che l’attività di prevenzione e repressione dei reati in questi settori consiste, anche, nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause dei fenomeni e finalizzate alla deterrenza delle azioni illegali e criminose commesse in danno dell’ambiente e delle risorse del territorio agroforestale nazionale;
  • che l’attività istituzionale del "C.F.S." per la conservazione e la difesa dell’ambiente richiede una collaborazione tra l’Ispettorato Generale e specifiche istituzioni e associazioni per affrontare e risolvere i complessi problemi riguardanti i reati ambientali e la salvaguardia del territorio rurale e montano;
  • che la prevenzione e il contenimento delle aggressioni all’ambiente, non possono oggi prescindere dal potenziamento delle attività di contrasto dei reati congiunte in modo sinergico ad un processo di sensibilizzazione della pubblica opinione nei confronti dei valori della natura e del territorio agroforestale, quale patrimonio comune da difendere con la collaborazione dell’intera collettività;
  • che è opportuno promuovere una collaborazione con le Associazioni ambientaliste finalizzata a fornire un contributo alle attività di prevenzione e repressione dei reati commessi in danno del patrimonio agroforestale e ambientale e attivare una vasta azione educativa e culturale al fine di valorizzare l’azione dei volontari delle Associazioni ambientaliste per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale come elemento che costituisce una importante e significativa evoluzione nella crescita dell’impegno e della collaborazione civile;
  • che "LEGAMBIENTE", svolge l’attività di promuovere e incentivare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni finalizzata alla sensibilizzazione sui temi di difesa dell’ambiente e la partecipazione attiva dei volontari alla difesa del patrimonio naturalistico ed agroforestale;
  • che "LEGAMBIENTE" offre garanzie di competenza professionale, struttura organizzativa e dotazioni strumentali adeguate:
  • che "LEGAMBIENTE" da sempre è impegnata in attività a sostegno delle Aree Protette attraverso iniziative e campagne mirate a rafforzare la Rete Ecologica Nazionale e la Rete europea Natura 2000, gestendo direttamente, attraverso Natura e Territorio 55 aree ed oasi naturali;

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Lo scopo della Convenzione è quello di attuare la collaborazione tra il C.F.S. e LEGAMBIENTE nella prevenzione e repressione dei reati nei settori:

  • a) della tutela del patrimonio forestale e delle aree protette; b) della difesa del patrimonio forestale e naturalistico dagli incendi boschivi;
Art. 2

Per i settori operativi sopra specificati, il C.F.S. e LEGAMBIENTE attueranno la collaborazione relativa:

  1. alla formazione del personale di LEGAMBIENTE da parte del C.F.S.;
  2. all’organizzazione da parte di LEGAMBIENTE di campi vigilanza nelle aree protette e in altri luoghi di notevole interesse naturalistico o che destano particolare allarme per l’incolumità pubblica;
  3. allo scambio di informazioni e dei dati relativi ai fenomeni, alle cause determinanti gli eventi criminosi, alle sentenze di particolare interesse;
  4. a specifiche attività finalizzate a migliorare gli aspetti di sensibilizzazione della popolazione per la tutela del patrimonio agroforestale ed ambientale nazionale;
  5. alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla situazione dell’illegalità ambientale nei due settori, di cui all’art. 1.
Art. 3

La durata della presente Convenzione è di dodici mesi dalla data della sua registrazione.

Art. 4

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, verrà impiegato per l’esecuzione delle attività.

Art. 5

LEGAMBIENTE si impegna a dare inizio alle attività di cui si tratta dalla data di ricezione della comunicazione del C.F.S. dell’avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione.

Art. 6

Nell’esecuzione delle attività in oggetto LEGAMBIENTE si avvarrà di proprio personale che opererà sotto la direzione e la responsabilità di propri referenti. L’Ufficio di Protezione Civile e l’Ufficio Parchi di LEGAMBIENTE, cureranno le attività della presente Convenzione con gli Uffici dell’Ispettorato generale del C.F.S., competenti per materia.

Art. 7

LEGAMBIENTE previo assenso del C.F.S, potrà portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie relative alle attività in questione. Qualora LEGAMBIENTE o il C.F.S. intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati dell’attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno termini e modi di pubblicazione e comunque sono tenute a citare l’accordo nel cui ambito è stata svolta l’attività.

Art. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere nell’esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione.

Art. 9

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 II comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

 

Per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato

Il Capo del Corpo forestale dello Stato
Ing. Cesare PATRONE

 

Per LEGAMBIENTE

Il Presidente
Roberto DELLA SETA

[ 08-Mag-2009 ]

 

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